ai sensi dell’art. 219 comma 5 D.Lgs. 152/06
Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità
GOLDENPLAST S.P.A.
La presente Whistleblowing Policy disciplina le modalità di segnalazione, ricezione, gestione e
trattamento delle segnalazioni di violazioni ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea.
GOLDENPLAST S.p.A. promuove una cultura aziendale fondata su legalità, etica, trasparenza e responsabilità e incoraggia l’emersione di comportamenti illeciti o non conformi alle leggi, ai regolamenti, laddove applicabili.
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
La presente policy si applica a tutti i soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto un rapporto di lavoro o di collaborazione con GOLDENPLAST S.p.A., inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti, lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori, consulenti, fornitori, partner commerciali, azionisti, componenti degli organi societari, tirocinanti e volontari.
La tutela si applica anche nei casi in cui il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, sia in corso o sia cessato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo.
2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI
Possono essere oggetto di segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. Le segnalazioni devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, ai sensi dell’art. 3, co.2, lett. a) d.lgs. 24/23 il quale recita:
“Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), numero 1) e 2), alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria o contabile, delle informazioni delle violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), numero 3), 4) 5) e 6)”
In particolare:
Violazioni del diritto UE
Si tratta di:
•illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
•atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea
•atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del TFUE comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano la materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
•atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.
Sono escluse le segnalazioni relative a interessi personali del segnalante, rivendicazioni o contestazioni inerenti esclusivamente al rapporto di lavoro, salvo che siano collegate a violazioni di normative nazionali od europee oggetto di Whistleblowing.
3. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
Le segnalazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite la piattaforma informatica dedicata disponibile all’indirizzo web https://whistleblowing.goldenplast.com
basata sulla soluzione GlobaLeaks e ospitata all’interno del CED di GOLDENPLAST S.p.A. La piattaforma consente l’invio di segnalazioni anche in forma anonima e garantisce, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona segnalata e del contenuto della segnalazione.
Le segnalazioni devono essere circostanziate, basate su elementi di fatto e contenere tutte le informazioni utili a consentire una corretta valutazione dei fatti segnalati.
4. DESTINATARI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni inviate tramite la piattaforma sono ricevute e gestite esclusivamente dai soggetti espressamente incaricati da GOLDENPLAST S.p.A., individuati nei referenti dell’Ufficio Whistleblowing, presente all’interno dell’area amministrativa.
I referenti operano nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, riservatezza e competenza.
Qualora una segnalazione riguardi direttamente uno dei referenti, la gestione della stessa sarà affidata a soggetto alternativo individuato dalla Società, al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi.
5. PROCEDURA DI GESTIONE
I soggetti incaricati membri dell’Ufficio Whistleblowing:
•rilasciano al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione;
•danno diligente seguito alla segnalazione;
•forniscono riscontro entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni successivi all’invio della segnalazione. Il segnalante può essere ricontattato tramite la piattaforma per eventuali richieste di chiarimento o integrazione, mantenendo la riservatezza della propria identità.
6. TUTELA DEL SEGNALANTE
GOLDENPLAST S.p.A. garantisce la tutela del segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione collegata alla segnalazione effettuata in buona fede, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.
Sono vietati atti di ritorsione diretti o indiretti, quali licenziamento, sospensione,
demansionamento, trasferimento, intimidazioni o altre misure pregiudizievoli.
7. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE
Il segnalante e tenuto a effettuare la segnalazione in buona fede e sulla base di una ragionevole convinzione circa la veridicità delle informazioni fornite.
Restano ferme le responsabilità civili, penali e disciplinari nei casi di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o contenenti informazioni false o diffamatorie.
8. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. L’Identità del segnalante e delle persone coinvolte e tutelata e non può essere rivelata, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.
9. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario alla gestione e definizione della segnalazione e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.
10. SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA
Resta ferma la possibilità, nei casi e alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di effettuare segnalazioni esterne all’ANAC o divulgazioni pubbliche.
11. DISPOSIZIONI FINALI
La presente Whistleblowing Policy è pubblicata sul sito whistleblowing.goldenplast.com ed e soggetta ad aggiornamenti in funzione di eventuali modifiche normative o organizzative.
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, che recepisce la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti,
e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio.
Tale decreto dispone che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni
adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori
sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati,
sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”
Inoltre, il 21 novembre 2022 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale per il corretto adempimento
degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili. Le stesse sottolineano la possibilità di adottare i canali digitali che possono sostituire completamente
o integrare le informazioni obbligatorie riportate direttamente sull’imballaggio.